Dall' esame delle fonti emerge che la « lex Iulia de maritandis ordinibus » non proibiva al marito di manomettere lo schiavo dotale senza il consenso della moglie, ma stabiliva invece, senza alcun riferimento alla volontà di questa, che il marito dovesse restituirle quanto aveva ricevuto, in qualità di patrono, dallo schiavo manomesso, sia « ex bonis » sia « ex obligatione »
