Riguardo alla giacenza ereditaria si osserva nel « Corpus » giustinianeo la coesistenza di una grande varietà dottrinale, dovuta alla difficoltà dei giuristi e dei compilatori nella definizione di tale istituto.
La parallela lettura di un frammento delle « Epitomi » di Ermogeniano (D. 41, 1, 61, Hermog. 6 iur. ep.) e di un rescritto dioclezianeo del 293 (CI. 4, 34, 9) evidenzia un' idea sincrona di « hereditas nondum adquisita » e suggerisce forse di ipotizzare il lavoro di un medesimo giurista, intento prima a enucleare il principio di diritto vigente, poi a elaborare una soluzione dogmatica al problema della natura giuridica della « hereditas ante aditionem » : una « hereditas » quasi « domina »
